Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 26 gen 2026
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica: a) ai pescherecci dell’Unione; e b) ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione. 2.   Il presente regolamento si applica anche: a) ad alcune attività di pesca ricreativa espressamente menzionate nelle disposizioni pertinenti del presente regolamento; e b) alla pesca commerciale da riva.
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