Art. 14 · Misure relative alla pesca dell’anguilla nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9

Art. 14

Misure relative alla pesca dell’anguilla nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9

In vigore dal 26 gen 2026
Misure relative alla pesca dell’anguilla nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9 1.   Il presente articolo si applica alle acque marine e alle acque salmastre dell’Unione delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9 e alle acque salmastre adiacenti dell’Unione che comprendono estuari, lagune costiere e acque di transizione. 2.   Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca commerciale condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica con o senza un peschereccio, purché tale ricerca si svolga nel rispetto delle condizioni di cui all’ del regolamento (UE) 2019/1241 e lo CSTEP abbia confermato alla Commissione e agli Stati membri interessati che tale ricerca scientifica è giustificata da motivi scientifici. 3.   È vietato praticare attività di pesca commerciale dell’anguilla (Anguilla anguilla) in tutte le fasi del ciclo vitale di tale specie per un periodo di almeno sei mesi tra il 1o aprile 2026 e il 31 marzo 2027. Inoltre gli Stati membri e i pescatori compiono ogni ragionevole sforzo per ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare le catture accessorie accidentali di anguilla. Ove catturati accidentalmente, gli esemplari di anguilla non sono danneggiati e sono immediatamente rilasciati. A tal fine, lo Stato membro interessato, individualmente o congiuntamente, stabilisce uno o più periodi di chiusura, fatte salve le condizioni seguenti: a) se del caso, il periodo o i periodi di chiusura possono differire tra gli Stati membri o all’interno di uno stesso Stato membro da una zona di pesca all’altra per tener conto del modello di migrazione geografica e temporale dell’anguilla nelle diverse fasi del suo ciclo vitale; b) il periodo o i periodi di chiusura hanno una durata di almeno sei mesi, consecutivi o non consecutivi, e si applicano a tutti i pescatori interessati nella zona di pesca pertinente; c) il periodo o i periodi di chiusura sono coerenti con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1100/2007 e con i piani nazionali di gestione elaborati a norma dell’ di tale regolamento; e d) il periodo o i periodi di chiusura coprono il periodo o i periodi di migrazione principali dell’anguilla, compresi i rispettivi picchi, nella rispettiva fase del ciclo vitale nello Stato membro interessato. 4.   In deroga al paragrafo 3, lettera d), per l’anguilla di lunghezza complessiva pari o superiore a 12 cm gli Stati membri interessati possono autorizzare attività di pesca durante il periodo di migrazione principale fino ad un massimo di 30 giorni, consecutivi o non consecutivi, il che si applica a tutti i pescatori interessati nella zona di pesca pertinente. In tal caso gli Stati membri interessati stabiliscono un’ulteriore chiusura di durata equivalente durante il periodo di migrazione principale o, in subordine, poco prima o dopo tale periodo. Qualora uno Stato membro autorizzi la pesca per giorni non consecutivi, l’attrezzo da pesca è estratto dall’acqua durante qualsiasi periodo compreso tra tali giorni non consecutivi di attività di pesca. 5.   In deroga al paragrafo 3, lettera d), lo Stato membro interessato può autorizzare la pesca dell’anguilla di lunghezza complessiva pari o superiore a 12 cm durante la migrazione dalle acque dell’Unione alle zone di riproduzione nel Mare dei Sargassi («migrazione a valle») per un totale di 50 giorni consecutivi o non consecutivi. Tale deroga si applica a tutti i pescatori interessati nella zona di pesca pertinente, durante il periodo di migrazione principale, alle condizioni cumulative seguenti: a) l’attività di pesca è consentita solo se l’unico accesso disponibile alle anguille alle acque marine passa necessariamente attraverso acque salmastre non dell’Unione; b) le catture effettuate nelle sottodivisioni CIEM da 22 a 32 sono conformi alla taglia minima di riferimento per la conservazione di 35 cm conformemente all’allegato VIII, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241; c) le anguille sessualmente mature che vengono catturate non devono essere danneggiate, devono essere trasportate senza indebito ritardo e immediatamente rilasciate nelle vicinanze di acque marine dell’Unione in un luogo designato dallo Stato membro interessato, il che consentirebbe loro di continuare la migrazione a valle; d) le anguille catturate accidentalmente come catture accessorie e non sessualmente mature non devono essere danneggiate e devono essere immediatamente rilasciate in acqua; e e) l’attività di pesca è effettuata con la partecipazione di un organismo scientifico nazionale. 6.   Per l’anguilla di lunghezza complessiva pari o superiore a 12 cm nella sottozona CIEM 3, il periodo o i periodi di chiusura di cui al paragrafo 3 e la relativa deroga di cui al paragrafo 4 sono concordati da tutti gli Stati membri interessati in modo da garantire una protezione efficace dell’anguilla che migra dal Mar Baltico al Mare del Nord. In mancanza di un accordo entro il 1o aprile 2026, il periodo di chiusura è compreso tra il 15 settembre 2026 e il 15 marzo 2027 in Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia, senza possibilità della deroga di cui al paragrafo 4. 7.   In deroga al paragrafo 3, lettera d), per l’anguilla di lunghezza complessiva inferiore a 12 cm gli Stati membri interessati possono autorizzare attività di pesca durante il periodo di migrazione principale fino a un massimo di 30 giorni, consecutivi o non consecutivi, il che si applica a tutti i pescatori interessati nella zona di pesca pertinente. Gli Stati membri interessati possono inoltre autorizzare la pesca durante il periodo di migrazione principale fino a un massimo di 50 giorni supplementari esclusivamente a scopo di ripopolamento. In entrambi i casi gli Stati membri interessati stabiliscono un’ulteriore chiusura di durata equivalente durante il periodo di migrazione principale o, in subordine, poco prima o dopo tale periodo. Qualora uno Stato membro autorizzi la pesca per giorni non consecutivi, l’attrezzo da pesca è estratto dall’acqua durante qualsiasi periodo compreso tra tali giorni non consecutivi di attività di pesca. 8.   È vietata la pesca ricreativa dell’anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale. 9.   Gli Stati membri interessati, individualmente o congiuntamente, comunicano alla Commissione: a) entro il 1o maggio, il periodo o i periodi di chiusura stabiliti a norma dei paragrafi da 3 a 7, aggiungendo informazioni che giustifichino la scelta di tale periodo o periodi; b) entro due settimane dalla loro adozione, le misure nazionali relative al periodo o ai periodi di chiusura stabiliti a norma dei paragrafi da 3 a 7; c) entro otto settimane prima dell’inizio del periodo o dei periodi di chiusura stabiliti a norma dei paragrafi da 3 a 7, in merito alle attività di pesca effettuate conformemente al paragrafo 5: i) il luogo o i luoghi e la data o le date delle attività di pesca; ii) il numero e il tipo di operatori previsti e l’organismo scientifico nazionale coinvolto; e iii) il luogo o i luoghi di rilascio designati; d) entro un massimo di otto settimane dalla fine delle attività di pesca effettuate conformemente al paragrafo 5: i) il numero e il tipo di operatori; ii) il numero di anguille sessualmente mature catturate nel corso di tali attività di pesca; iii) il numero di anguille non sessualmente mature catturate nel corso di tali attività di pesca; e iv) il numero di anguille sessualmente mature marcate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2026:249:oj#art-14