Art. 1 · Oggetto

Art. 1

Oggetto

In vigore dal 26 gen 2026
Oggetto 1.   Il presente regolamento fissa le possibilità di pesca per alcuni stock ittici applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione. 2.   Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono: a) i limiti di cattura per il 2026 e, nei casi previsti dal presente regolamento, anche per il 2027 e il 2028; b) i limiti dello sforzo di pesca per il 2026, ad eccezione dei limiti dello sforzo di pesca di cui all’allegato II, per il periodo dal 1o febbraio 2026 al 31 gennaio 2027; c) le possibilità di pesca per il periodo dal 1o dicembre 2025 al 30 novembre 2026 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR e per determinati stock nella zona dell’accordo SIOFA; e d) le possibilità di pesca per il periodo dal 1o giugno 2026 al 31 maggio 2027 nella zona della convenzione della NPFC.
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