Art. 4 · Misure transitorie

Art. 4

Misure transitorie

In vigore dal 26 gen 2026
Misure transitorie 1.   L’additivo per mangimi acido fumarico, quale autorizzato dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1078/2013 e (UE) 2017/56, e le premiscele contenenti tale additivo, destinato alle specie animali terrestri, prodotti ed etichettati prima del 16 agosto 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 16 febbraio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 16 febbraio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 16 febbraio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali terrestri da produzione alimentare. 3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 16 febbraio 2028 in conformità alle norme applicabili prima del 16 febbraio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali terrestri non da produzione alimentare.
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