Art. 3 · Misure transitorie

Art. 3

Misure transitorie

In vigore dal 26 gen 2026
Misure transitorie 1.   I preparati di cloruro di colina quali autorizzati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 795/2013 e le premiscele contenenti tali preparati, prodotti ed etichettati prima del 16 agosto 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 16 febbraio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 16 febbraio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 16 febbraio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali da produzione alimentare. 3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 16 febbraio 2028 in conformità alle norme applicabili prima del 16 febbraio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali non da produzione alimentare.
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