Art. 1
In vigore dal 23 gen 2026
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di candele, ceri ed articoli simili, attualmente classificati con il codice NC 3406 00 00 e originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Paese d’origine
Società
Dazio antidumping definitivo
Codice addizionale TARIC
Cina
Ningbo Kwung’s Home Interior & Gift Co., Ltd.
56,7 %
89UK
Cina
Ningbo Kwung’s Wisdom Art & Design Co., Ltd., inclusa Anhui Fenyuan Aromatic Technology Co., Ltd.
56,7 %
89UI
Cina
Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd.
60,3 %
89UJ
Cina
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato
58,1 %
Cfr. allegato
Cina
Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato
60,3 %
8999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell’unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.
Storico versioni
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