Art. 3 · Misure transitorie

Art. 3

Misure transitorie

In vigore dal 23 gen 2026
Misure transitorie 1.   La sostanza argilla sepiolitica, quale autorizzata dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/263, e le premiscele contenenti tale sostanza, destinate ai salmonidi e ai polli da ingrasso, prodotte ed etichettate prima del 15 agosto 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 15 febbraio 2026, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza di cui al paragrafo 1, destinati ai salmonidi e ai polli da ingrasso, prodotti ed etichettati prima del 15 febbraio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 15 febbraio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
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