Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 gen 2026
1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di tosatrici robotizzate elettriche, in grado di tagliare l’erba (ad esempio in prati, parchi o campi sportivi), senza controllo umano diretto, dotate o no delle apparecchiature secondarie necessarie al loro funzionamento (una stazione di ricarica e, nella maggior parte dei casi, materiali o apparecchiature ausiliari necessari per la corretta navigazione della tosatrice da prato robotizzata, ad esempio un cavo perimetrale o equivalente senza fili) («prodotto oggetto dell’inchiesta»), originarie della Repubblica popolare cinese. Tale prodotto è attualmente classificato con il codice NC ex 8433 11 10 (codice TARIC 8433 11 10 10). 2.   La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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