Art. 8 · Disposizione transitoria

Art. 8

Disposizione transitoria

In vigore dal 21 gen 2026
Disposizione transitoria Se una domanda di modifica di un piano strategico della PAC è stata presentata alla Commissione prima del 1o gennaio 2026, a norma dell’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, nella versione applicabile al momento della presentazione di tale domanda, è possibile presentare una domanda di modifica strategica solo se lo Stato membro ha ritirato tale domanda di modifica o se la Commissione ha comunicato a tale Stato membro la sua decisione in merito a tale domanda di modifica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2026:174:oj#art-8