Art. 3
Norme sulla procedura per la trasmissione delle notifiche di altre modifiche a norma dell’articolo 119, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2115
In vigore dal 21 gen 2026
Norme sulla procedura per la trasmissione delle notifiche di altre modifiche a norma dell’articolo 119, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2115
1. La notifica di altre modifiche del piano strategico della PAC di cui all’articolo 119, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2115 contiene le informazioni seguenti:
a)
la descrizione di ciascuna delle altre modifiche proposte, unitamente all’indicazione della parte del piano strategico della PAC in cui ciascuna di tali modifiche è apportata;
b)
i motivi che giustificano le altre modifiche proposte e i loro effetti previsti;
c)
una giustificazione del motivo per cui la modifica proposta non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115;
d)
per le modifiche relative alle norme per le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) 1 e 4, la giustificazione specifica di cui all’articolo 119, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115;
e)
la data o le date di applicazione delle altre modifiche proposte nello Stato membro;
f)
un parere del comitato di monitoraggio su una proposta dell’autorità di gestione relativa ad altre modifiche di un piano strategico della PAC conformemente all’articolo 124, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2115.
2. Gli Stati membri possono ritirare la notifica di altre modifiche del piano strategico della PAC solo prima della scadenza del termine di 30 giorni lavorativi di cui all’articolo 119, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/2115.
3. Gli Stati membri includono le altre modifiche del piano strategico della PAC notificate alla Commissione nel piano strategico della PAC modificato che accompagna la successiva domanda di modifica strategica presentata alla Commissione dopo la scadenza del termine di 30 giorni lavorativi di cui all’articolo 119, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, a condizione che la Commissione non si sia opposta a tali altre modifiche.
4. Lo Stato membro può decidere di aggiungere le altre modifiche notificate alle quali la Commissione si è opposta a una domanda di modifica strategica presentata in precedenza a norma dell’, paragrafo 1.
Storico versioni
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