Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 gen 2026
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’, punti 1), 2), 3), punto 4), lettera b), e punti 5) e 6), del presente regolamento si applica all’esercizio finanziario agricolo 2025 e a tutti i successivi esercizi finanziari agricoli.
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