Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 gen 2026
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 è così modificato: (1) all’articolo 5, paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) la comunicazione dell’efficacia dell’attuazione in merito agli indicatori di output e le relazioni sull’efficacia dell’attuazione in merito agli indicatori di risultato per il monitoraggio pluriennale dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, che dimostrano il rispetto dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2021/2116, sono corrette;»; (2) all’articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Per quanto riguarda l’audit del sistema di rendicontazione dell’efficacia dell’attuazione, l’organismo di certificazione effettua verifiche delle registrazioni e delle banche dati per verificare se gli indicatori di output e di risultato sono correttamente comunicati e corrispondono, rispettivamente, alle spese finanziate dall’Unione o agli obiettivi di intervento. Il lavoro dell’organismo di certificazione comprende anche la verifica del calcolo degli indicatori.» ; (3) all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Sulla base dei dati trasmessi in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione decide di versare i pagamenti mensili a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116, fatte salve le rettifiche che possono essere imposte in virtù di decisioni successive in conformità degli articoli 53 e 55 di tale regolamento, e tenendo conto delle riduzioni e delle sospensioni decise in conformità degli articoli da 39 a 42 del medesimo regolamento.» ; (4) l’articolo 28 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Per ciascuna delle misure correttive lo Stato membro fissa il termine previsto per l’attuazione, che non può superare i 2 anni dal momento in cui il piano d’azione è stato accettato dalla Commissione. Lo Stato membro stabilisce anche indicatori dei progressi rispetto alla scadenza, almeno trimestrali, per tutta la durata del piano d’azione.» ; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Gli Stati membri predispongono i piani d’azione utilizzando i modelli disponibili nel sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021» di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione (*1) e riferiscono sui progressi compiuti nell’attuazione entro il termine indicato nella disposizione relativa alla relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116. I piani d’azione sono trasmessi mediante il sistema «SFC2021». (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 463, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2289/2024-07-26).»;" (5) all’articolo 33, il paragrafo 1 è così modificato: a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Ai fini della liquidazione dei conti di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116 gli Stati membri trasmettono alla Commissione:»; b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115;»; (6) l’articolo 36 è soppresso; (7) l’articolo 46 è sostituito dal seguente: «1.   Per ogni periodo di controllo gli Stati membri selezionano le imprese da controllare, fermi restando i loro obblighi stabiliti dall’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, in base a un’analisi del rischio per tutte le misure. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’analisi del rischio nell’ambito del piano di controllo di cui all’articolo 80, paragrafo 1, del suddetto regolamento. 2.   Il periodo di controllo va dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno seguente.» ; (8) l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento; (9) nell’allegato VI, la parte 2.1 è sostituita dalla tabella che figura nell’allegato II del presente regolamento.
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