Art. 1
Relazione di valutazione della qualità
In vigore dal 21 gen 2026
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 è così modificato:
1)
all’, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
forma, contenuto e modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione:
i)
la relazione di valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici;
ii)
le misure correttive di cui all’articolo 70 bis del regolamento (UE) 2021/2116;»;
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Relazione di valutazione della qualità
1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione la valutazione della qualità di cui all’articolo 70 bis del regolamento (UE) 2021/2116 sotto forma di relazione trasmessa mediante sistemi di informazione elettronici che consentono lo scambio di informazioni, documenti e dati giustificativi.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 fornisce informazioni sul lavoro svolto nel contesto della valutazione della qualità, in particolare in merito ai risultati delle visite in loco e/o delle analisi delle immagini che offrono informazioni affidabili e conclusive riguardo alla situazione effettiva sul campo, e quantificano le carenze rilevate dalla valutazione della qualità. I risultati della valutazione della qualità di cui al paragrafo 1 devono essere combinati in modo da quantificare l’errore relativo al numero di ettari o alla ripartizione delle superfici riportato nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione.
3. Qualora i risultati della valutazione della qualità rilevino carenze in base alla valutazione della qualità di cui al paragrafo 1, lo Stato membro indica chiaramente le misure correttive volte ad affrontare tali carenze nella relazione di valutazione della qualità. Se la Commissione ritiene che i progressi nell’attuazione delle misure correttive proposte nell’anno precedente siano insufficienti può chiedere allo Stato membro di presentare un piano d’azione a norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2116.
4. Per quanto riguarda le carenze ricorrenti che emergono nella valutazione della qualità di cui al paragrafo 1, la Commissione chiede un piano d’azione a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 se le stesse carenze sono emerse senza che siano avvenuti miglioramenti nel secondo anno consecutivo e se tali carenze sono considerate gravi in conformità dell’, lettera d), del suddetto regolamento.
5. La relazione di valutazione della qualità trasmessa per gli anni 2024 e 2026 contiene tutte le condizioni di ammissibilità per tutti gli interventi soggetti al sistema di monitoraggio delle superfici nonché informazioni sulle fonti di dati utilizzati per l’analisi.»
;
3)
all’articolo 8, paragrafo 3, la lettera f) è soppressa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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