Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 gen 2026
Il regolamento delegato (UE) 2022/127 è così modificato: 1) all’, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115 rientri nell’ambito del parere di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 e che la sua trasmissione sia accompagnata da una dichiarazione di gestione relativa alla compilazione dell’intera relazione;»; 2) all’articolo 5, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano fatta salva la decisione successiva di procedura di conformità di cui all’articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116.» ; 3) l’articolo 11 è soppresso; 4) l’articolo 13 è soppresso; 5) all’allegato I, punto 1, lettera A), il punto iv) è sostituito dal seguente: «iv) per quanto riguarda i tipi di intervento di cui al regolamento (UE) 2021/2115, la struttura organizzativa dell’organismo pagatore garantisce la comunicazione dell’efficacia dell’attuazione in merito agli indicatori di output e in merito agli indicatori di risultato per il monitoraggio pluriennale dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, che dimostrano il rispetto dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2021/2116.»
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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