Art. 1 · Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2035

Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2035

In vigore dal 20 gen 2026
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2035 Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 è così modificato: 1) l'articolo 70 è sostituito dal seguente: «Articolo 70 Obblighi per gli operatori che detengono cani, gatti e furetti per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione di tali animali nonché la loro applicazione e il loro uso Gli operatori che detengono cani, gatti e furetti provvedono, quando tali animali sono spostati in un altro Stato membro, affinché: a) gli animali siano identificati individualmente mediante il transponder iniettabile impiantato di cui all'allegato III, lettera e); b) l'impianto del transponder iniettabile di cui alla lettera a) del presente articolo sia effettuato: i) da un veterinario ufficiale o un veterinario autorizzato quale definito all', punto 1), del regolamento delegato (UE) 2026/131 della Commissione (*1), secondo quanto deciso dall'autorità competente; oppure ii) da una persona fisica o giuridica autorizzata conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, ove ciò sia previsto in uno Stato membro. (*1)  Regolamento delegato (UE) 2026/131 della Commissione, del 20 gennaio 2026, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (GU L, 2026/131, 27.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/131/oj).»;" 2) è aggiunto il seguente articolo 70 bis: «Articolo 70 bis Mezzi di identificazione di cani, gatti e furetti detenuti I transponder iniettabili utilizzati per l'identificazione di cani, gatti e furetti detenuti, di cui all'articolo 70, lettera a), devono: a) essere conformi ai requisiti tecnici di cui all'allegato IV; b) recare un codice di identificazione individuale, non ripetibile e non riprogrammabile che: i) contenga un numero di serie unico; e ii) a decorrere dal 1o gennaio 2028, inizi con il codice del paese in cui i cani, i gatti e i furetti detenuti sono stati inizialmente identificati conformemente alla norma ISO 3166; c) essere approvati dall'autorità competente dello Stato membro in cui i cani, i gatti e i furetti detenuti sono inizialmente identificati.» ; 3) l'articolo 71 è sostituito dal seguente: «Articolo 71 Documento di identificazione di cani, gatti e furetti detenuti 1.   Gli operatori che detengono cani, gatti e furetti provvedono affinché ciascun animale destinato a essere spostato in un altro Stato membro sia accompagnato dal documento di identificazione sotto forma di passaporto di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2026/705 (*2) della Commissione, debitamente compilato e rilasciato conformemente all'articolo 71 bis. 2.   Il passaporto di cui al paragrafo 1 contiene le voci necessarie all'inserimento delle informazioni indicate nell'allegato V. 3.   Il passaporto di cui al paragrafo 1 reca un numero composto dal codice ISO dello Stato membro di rilascio conformemente alla norma ISO 3166, seguito da un codice alfanumerico unico. 4.   Si ritiene che l'operatore dell'animale interessato rispetti il presente articolo se un passaporto non conforme a tali requisiti è stato: a) elaborato in conformità del modello di passaporto definito dalla decisione 2003/803/CE della Commissione (*3) e rilasciato prima del 29 dicembre 2014; oppure b) elaborato in conformità del modello di passaporto di cui all'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione (*4) e rilasciato prima del 22 aprile 2026. (*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2026/705 della Commissione, del 20 marzo 2026, che stabilisce modelli di documenti di identificazione e modelli di dichiarazioni per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (GU L, 2026/705, 27.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/705/oj)." (*3)  Decisione 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti (GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/803/oj)." (*4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/oj).»;" 4) è aggiunto il seguente articolo 71 bis: «Articolo 71 bis Rilascio e compilazione del passaporto 1.   Solo i veterinari ufficiali o i veterinari autorizzati quali definiti all', punto 1), del regolamento delegato (UE) 2026/131, secondo quanto deciso dall'autorità competente, rilasciano il passaporto di cui all'articolo 71, paragrafo 1. 2.   I veterinari di cui al paragrafo 1 rilasciano un passaporto solo: a) dopo avere verificato che il cane, il gatto o il furetto detenuto è debitamente identificato in conformità dell'articolo 70; b) una volta che le voci pertinenti del passaporto siano state debitamente compilate con le informazioni elencate nell'allegato V, lettere da a) a g); c) dopo che l'operatore ha firmato il passaporto; d) dopo avere compilato le voci pertinenti del passaporto con le informazioni di cui all'allegato V, lettere da j) a n), del presente regolamento, attestando in tal modo il rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 53, lettere c) e d), del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione (*5), se del caso; e) dopo avere firmato il passaporto e inserito la data di rilascio di cui all'allegato V, lettera i). La voce relativa alle informazioni di cui all'allegato V, lettera l), può anche essere compilata e certificata da un veterinario diverso da quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Al momento del rilascio del passaporto di cui all'articolo 71, paragrafo 1, i veterinari indicati al paragrafo 1 conservano la documentazione recante le informazioni di cui all'articolo 71, paragrafo 3, e all'allegato V, lettere da a) a f), per un periodo minimo stabilito dall'autorità competente, ma non inferiore a tre anni. (*5)  (****) Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/688/oj).»;" 5) è aggiunto il seguente articolo 71 ter: «Articolo 71 ter Passaporti in bianco 1.   L'autorità competente mette a disposizione passaporti in bianco in formato cartaceo solo per i veterinari ufficiali o i veterinari autorizzati quali definiti all', punto 1), del regolamento delegato (UE) 2026/131. 2.   I veterinari autorizzati a disposizione dei quali sono stati messi i passaporti in bianco di cui al paragrafo 1 non distribuiscono ulteriormente tali passaporti. 3.   I veterinari autorizzati restituiscono all'autorità competente tutti i passaporti in bianco a loro disposizione quando: a) non sono più autorizzati dall'autorità competente a rilasciare passaporti; oppure b) il rispettivo modello per tali passaporti non può più essere utilizzato in conformità della normativa applicabile. Quando un modello di passaporto di cui alla lettera b) non può più essere utilizzato, tali passaporti in bianco devono essere distrutti dall'autorità competente o sotto la sua supervisione. 4.   L'autorità competente conserva la documentazione recante i nomi e i dati di contatto dei veterinari autorizzati a disposizione dei quali ha messo i passaporti in bianco, facendo riferimento al numero di cui all'articolo 71, paragrafo 3, nonché i nomi e i dati di contatto di coloro che hanno restituito i passaporti in bianco in conformità del paragrafo 3 del presente articolo. 5.   La documentazione specificata al paragrafo 4 è conservata per un periodo minimo stabilito dall'autorità competente, ma non inferiore a tre anni.» ; 6. sono aggiunti i nuovi allegati IV e V conformemente all'allegato del presente regolamento.
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