Art. 9
Prescrizioni speciali relative alla vaccinazione antirabbica per i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia giovani
In vigore dal 20 gen 2026
Prescrizioni speciali relative alla vaccinazione antirabbica per i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia giovani
I cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia di meno di 12 settimane e che non sono ancora stati vaccinati contro la rabbia, o di età compresa tra 12 e 16 settimane che sono stati vaccinati contro la rabbia ma per i quali non sono trascorsi almeno 21 giorni dal completamento della vaccinazione primaria, possono essere mossi in via eccezionale da uno Stato membro all’altro purché:
a)
lo Stato membro di destinazione abbia autorizzato tali movimenti in generale e abbia informato il pubblico su un sito web dedicato che tali movimenti sono autorizzati; e
b)
sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
i)
il proprietario dell’animale da compagnia o una persona autorizzata fornisce una dichiarazione firmata attestante che dalla nascita sino al momento del movimento a carattere non commerciale gli animali da compagnia non sono stati a contatto con animali terrestri detenuti che si sospetta siano infetti dal virus della rabbia o con animali selvatici di specie elencate sensibili all’infezione da virus della rabbia; oppure
ii)
gli animali da compagnia sono accompagnati dalla madre, da cui sono ancora dipendenti, e il documento di identificazione individuale permette di stabilire che la madre, prima della loro nascita, è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità di cui all’allegato VII, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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