Art. 5
Prescrizioni relative al transito degli animali da compagnia nell’Unione
In vigore dal 20 gen 2026
Prescrizioni relative al transito degli animali da compagnia nell’Unione
1. Gli animali da compagnia che non sono originari di uno Stato membro e la cui destinazione prevista è al di fuori dell’Unione sono autorizzati a transitare nell’Unione solo se soddisfano tutte le prescrizioni pertinenti stabilite nel presente regolamento per quanto riguarda l’ingresso di animali da compagnia delle rispettive specie in uno Stato membro da un paese terzo o territorio.
2. Non si applicano prescrizioni specifiche al transito di animali da compagnia che non entrano nel territorio di uno Stato membro e rimangono entro il perimetro della zona internazionale di un porto o aeroporto di transito.
Storico versioni
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