Art. 31 · Misure transitorie relative ai documenti di identificazione utilizzati ai fini dei movimenti a carattere non commerciale di cui all’articolo 249, paragrafo 1, e all’articolo 250, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429

Art. 31

Misure transitorie relative ai documenti di identificazione utilizzati ai fini dei movimenti a carattere non commerciale di cui all’articolo 249, paragrafo 1, e all’articolo 250, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429

In vigore dal 20 gen 2026
Misure transitorie relative ai documenti di identificazione utilizzati ai fini dei movimenti a carattere non commerciale di cui all’articolo 249, paragrafo 1, e all’articolo 250, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 I documenti di identificazione sono considerati conformi al presente regolamento se sono stati: a) elaborati conformemente al modello di certificato sanitario di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione (13) e rilasciati prima del 22 aprile 2026; oppure b) elaborati conformemente: i) al modello di passaporto istituito con decisione 2003/803/CE della Commissione (14) e rilasciati prima del 29 dicembre 2014; oppure ii) al modello di passaporto di cui all’allegato III, parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 e rilasciati prima del 22 aprile 2026; c) elaborati conformemente al modello di certificato sanitario di cui all’allegato, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 della Commissione (15) e rilasciati prima del 22 aprile 2026.
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