Art. 29 · Deroga per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia in circostanze specifiche

Art. 29

Deroga per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia in circostanze specifiche

In vigore dal 20 gen 2026
Deroga per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia in circostanze specifiche 1.   In deroga alle condizioni di cui agli articoli da 7 a 20 per i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia e agli articoli da 22 a 27 per i volatili da compagnia, in casi eccezionali gli Stati membri possono autorizzare i movimenti a carattere non commerciale verso i loro territori di animali da compagnia che non soddisfano le condizioni stabilite in detti articoli, a condizione che: a) il proprietario abbia richiesto precedentemente un permesso all’autorità competente dello Stato membro di destinazione e quest’ultima lo abbia concesso; b) l’autorità competente abbia concluso, in esito a una valutazione dei rischi, che il movimento a carattere non commerciale presenta un basso rischio o non comporta alcun rischio specifico se avviene secondo le modalità stabilite nel permesso; c) gli animali da compagnia soddisfino le condizioni stabilite dall’autorità competente nel permesso, che possono comprendere l’isolamento sotto sorveglianza ufficiale per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento delle condizioni stesse, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi: i) in un luogo designato dall’autorità competente; e ii) in conformità delle condizioni enunciate nel permesso. Tale permesso può anche comprendere l’autorizzazione al transito in un altro Stato membro qualora detto Stato membro abbia precedentemente comunicato allo Stato membro di destinazione il suo consenso. 2.   Il permesso di cui al paragrafo 1 può essere concesso, in deroga al paragrafo 1, lettera a), all’arrivo nel territorio dello Stato membro di destinazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2026:131:oj#art-29