Art. 28
Deroga alle prescrizioni per i movimenti a carattere non commerciale di volatili da compagnia verso uno Stato membro in provenienza da determinati paesi terzi
In vigore dal 20 gen 2026
Deroga alle prescrizioni per i movimenti a carattere non commerciale di volatili da compagnia verso uno Stato membro in provenienza da determinati paesi terzi
In deroga agli e da 25 a 27 del presente regolamento, gli Stati membri autorizzano i movimenti a carattere non commerciale di volatili da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio elencato nell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2026/636.
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