Art. 26
Condizioni riguardanti il documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di volatili da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio
In vigore dal 20 gen 2026
Condizioni riguardanti il documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di volatili da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio
1. Ai fini dei movimenti a carattere non commerciale verso l’Unione, i volatili da compagnia sono accompagnati, come prescritto dall’articolo 250, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429, dal documento di identificazione sotto forma di certificato sanitario di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2026/705.
2. Il certificato sanitario di cui al paragrafo 1 contiene le voci necessarie all’inserimento delle informazioni seguenti:
a)
tipo di mezzo di identificazione e codice alfanumerico indicato sul mezzo di identificazione;
b)
specie del volatile da compagnia;
c)
numero di riferimento unico del certificato;
d)
numero del sigillo apposto sul contenitore se i volatili da compagnia non sono identificati individualmente nel paese terzo o territorio di spedizione;
e)
nome e dati di contatto del proprietario dell’animale da compagnia;
f)
nome, dati di contatto e firma del funzionario o del veterinario autorizzato del paese terzo o territorio di spedizione che rilascia il certificato sanitario e data del rilascio;
g)
informazioni dettagliate sulla conformità alle prescrizioni specifiche in materia di sanità animale relative a malattie o infezioni dei volatili da compagnia;
h)
disposizioni per la movimentazione dei volatili da compagnia dopo il loro arrivo nell’Unione;
i)
nome e firma del veterinario ufficiale dell’autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione che convalida il certificato e data di convalida;
j)
informazioni che consentono di individuare l’autorità competente che effettua i controlli al punto di entrata dei viaggiatori e data di tali controlli.
3. Al certificato sanitario di cui al paragrafo 1 è allegata una dichiarazione scritta, firmata dal proprietario dell’animale da compagnia o dalla persona autorizzata, che conferma che il movimento del volatile da compagnia verso l’Unione è un movimento a carattere non commerciale e che precisa le disposizioni adottate prima e dopo il movimento.
Storico versioni
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