Art. 26 · Condizioni riguardanti il documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di volatili da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio

Art. 26

Condizioni riguardanti il documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di volatili da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio

In vigore dal 20 gen 2026
Condizioni riguardanti il documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di volatili da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio 1.   Ai fini dei movimenti a carattere non commerciale verso l’Unione, i volatili da compagnia sono accompagnati, come prescritto dall’articolo 250, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429, dal documento di identificazione sotto forma di certificato sanitario di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2026/705. 2.   Il certificato sanitario di cui al paragrafo 1 contiene le voci necessarie all’inserimento delle informazioni seguenti: a) tipo di mezzo di identificazione e codice alfanumerico indicato sul mezzo di identificazione; b) specie del volatile da compagnia; c) numero di riferimento unico del certificato; d) numero del sigillo apposto sul contenitore se i volatili da compagnia non sono identificati individualmente nel paese terzo o territorio di spedizione; e) nome e dati di contatto del proprietario dell’animale da compagnia; f) nome, dati di contatto e firma del funzionario o del veterinario autorizzato del paese terzo o territorio di spedizione che rilascia il certificato sanitario e data del rilascio; g) informazioni dettagliate sulla conformità alle prescrizioni specifiche in materia di sanità animale relative a malattie o infezioni dei volatili da compagnia; h) disposizioni per la movimentazione dei volatili da compagnia dopo il loro arrivo nell’Unione; i) nome e firma del veterinario ufficiale dell’autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione che convalida il certificato e data di convalida; j) informazioni che consentono di individuare l’autorità competente che effettua i controlli al punto di entrata dei viaggiatori e data di tali controlli. 3.   Al certificato sanitario di cui al paragrafo 1 è allegata una dichiarazione scritta, firmata dal proprietario dell’animale da compagnia o dalla persona autorizzata, che conferma che il movimento del volatile da compagnia verso l’Unione è un movimento a carattere non commerciale e che precisa le disposizioni adottate prima e dopo il movimento.
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