Art. 25
Prescrizioni speciali relative ai volatili da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio
In vigore dal 20 gen 2026
Prescrizioni speciali relative ai volatili da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio
1. I volatili da compagnia che non soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera b), possono essere mossi verso uno Stato membro da un paese terzo o territorio solo se soddisfano le seguenti condizioni:
a)
sono destinati a uno stabilimento di quarantena riconosciuto conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2019/2035 nello Stato membro di destinazione, dove sono sottoposti a quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni immediatamente successivi al loro arrivo nell’Unione;
b)
il proprietario dell’animale da compagnia o la persona autorizzata sposta direttamente i volatili da compagnia dal punto di entrata dei viaggiatori nell’Unione allo stabilimento di quarantena riconosciuto di cui alla lettera a);
c)
i volatili lasciano la quarantena solo su autorizzazione scritta di un veterinario ufficiale.
2. L’autorità competente dello Stato membro di destinazione:
a)
monitora l’arrivo dei volatili da compagnia allo stabilimento di quarantena riconosciuto di cui al paragrafo 1, lettera a);
b)
verifica le condizioni di quarantena, anche mediante un esame dei dati di mortalità e un’ispezione clinica dei volatili, almeno all’inizio e alla fine del periodo di quarantena.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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