Art. 24 · Ingresso di volatili da compagnia nell’Unione

Art. 24

Ingresso di volatili da compagnia nell’Unione

In vigore dal 20 gen 2026
Ingresso di volatili da compagnia nell’Unione 1.   I volatili da compagnia sono introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio solo attraverso un punto di entrata dei viaggiatori designato dallo Stato membro, tranne nel caso in cui tali animali da compagnia provengano da paesi terzi o territori elencati nell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2026/636. 2.   I proprietari di animali da compagnia o le persone autorizzate spostano i volatili da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio solo direttamente dal punto di entrata dei viaggiatori in un’abitazione privata o in un altro luogo di residenza all’interno dell’Unione, dove i volatili da compagnia sono tenuti isolati da altri volatili per un periodo di almeno 30 giorni successivi alla data di ingresso nell’Unione. 3.   Se i volatili da compagnia non sono destinati a rimanere in isolamento nello Stato membro di ingresso, il proprietario dell’animale da compagnia o la persona autorizzata comunica allo Stato membro di destinazione finale l’abitazione privata o altro luogo di residenza in cui i volatili da compagnia saranno tenuti in isolamento conformemente al paragrafo 2.
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