Art. 23
Misure specifiche di prevenzione e riduzione del rischio per i volatili da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio
In vigore dal 20 gen 2026
Misure specifiche di prevenzione e riduzione del rischio per i volatili da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio
1. Ai fini dei movimenti a carattere non commerciale verso l’Unione, i volatili da compagnia soddisfano, come prescritto dall’articolo 250, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429, le seguenti misure di prevenzione e riduzione del rischio:
a)
provengono da un paese terzo o territorio membro dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH); e
b)
il certificato sanitario di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento permette di stabilire che i volatili in questione soddisfano una delle seguenti serie di condizioni:
i)
sono originari di un paese terzo o territorio elencato nella prima colonna della tabella di cui alla parte 1 dell’allegato V, dell’allegato XIV o dell’allegato XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e sono stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale per almeno 30 giorni prima della data del movimento a carattere non commerciale dal paese terzo o territorio; oppure
ii)
nei sei mesi precedenti la data di spedizione verso l’Unione e almeno 60 giorni prima di tale data hanno ricevuto un primo ciclo vaccinale completo e se del caso sono stati rivaccinati, secondo le indicazioni del fabbricante, con un vaccino autorizzato contro l’influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7, che non era un vaccino vivo attenuato e che deve essere stato somministrato da un veterinario autorizzato o da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di spedizione; oppure
iii)
nel paese terzo o territorio di spedizione sono stati:
—
tenuti in isolamento sotto la supervisione di un veterinario autorizzato o di un veterinario ufficiale per almeno 14 giorni prima della data del movimento a carattere non commerciale da tale paese terzo o territorio; e
—
sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’antigene o del genoma H5 e H7 dell’influenza aviaria, effettuata su un campione prelevato da un veterinario autorizzato o da un veterinario ufficiale non prima del settimo giorno di isolamento; e
c)
il certificato sanitario di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento permette di stabilire che:
i)
gli animali sono stati sottoposti a un’ispezione clinica da parte di un veterinario autorizzato o di un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di spedizione nelle 48 ore precedenti la data del movimento a carattere non commerciale dal paese terzo o territorio, o l’ultimo giorno lavorativo prima di tale data, e sono risultati esenti da segni evidenti di malattia e sono idonei al movimento a carattere non commerciale; e
ii)
nel periodo compreso tra l’ispezione clinica di cui al punto i) e la partenza dal paese terzo o territorio di spedizione gli animali non sono stati a contatto con altri volatili.
2. La documentazione che accompagna i volatili da compagnia dimostra che le prove effettuate e i vaccini somministrati di cui al paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), soddisfano i requisiti di cui alle parti pertinenti del capitolo concernente l’influenza aviaria del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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