Art. 22 · Prescrizioni relative all’identificazione di volatili da compagnia per i movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un paese terzo o territorio

Art. 22

Prescrizioni relative all’identificazione di volatili da compagnia per i movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un paese terzo o territorio

In vigore dal 20 gen 2026
Prescrizioni relative all’identificazione di volatili da compagnia per i movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un paese terzo o territorio 1.   Ai fini dei movimenti a carattere non commerciale verso l’Unione, i volatili da compagnia sono identificati, come prescritto dall’articolo 250, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, con un mezzo di identificazione individuale permanente, inamovibile e leggibile recante un codice alfanumerico unico. 2.   L’identificazione individuale dei volatili da compagnia mossi verso l’Unione di cui al paragrafo 1 è stata applicata agli animali prima del loro ingresso o, se del caso, prima che fossero isolati, sottoposti a prova o vaccinati per l’influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7 come previsto all’. 3.   In deroga al paragrafo 1, i volatili da compagnia possono essere mossi verso l’Unione con una descrizione scritta di un singolo volatile da compagnia o di un gruppo di volatili da compagnia fornita dal proprietario dell’animale da compagnia, se: a) i volatili da compagnia sono mossi conformemente alle condizioni previste all’; e b) i volatili da compagnia sono stati collocati in un contenitore che consente l’ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti, sigillato dall’autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione prima del movimento a carattere non commerciale da tale paese terzo o territorio.
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