Art. 20
Prescrizioni speciali relative al documento di identificazione per taluni movimenti a carattere non commerciale di cani da compagnia, gatti da compagnia e furetti da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio
In vigore dal 20 gen 2026
Prescrizioni speciali relative al documento di identificazione per taluni movimenti a carattere non commerciale di cani da compagnia, gatti da compagnia e furetti da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio
I cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia possono essere mossi verso l’Unione senza essere accompagnati dal certificato sanitario di cui all’, paragrafo 1, solo a condizione che:
a)
siano accompagnati dal passaporto di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2026/705 che:
i)
è stato firmato dal proprietario dell’animale da compagnia;
ii)
è stato rilasciato in uno dei paesi terzi o territori elencati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2026/636 da un veterinario ufficiale o un veterinario autorizzato, secondo quanto deciso dall’autorità competente; e
iii)
soddisfa le condizioni di cui all’articolo 71 bis del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e attesta in tal modo il rispetto delle condizioni di cui all’, lettere a) e b), del presente regolamento, se del caso; oppure
b)
entrino in uno Stato membro dopo essere stati mossi verso un paese terzo o territorio o dopo essere passati attraverso un paese terzo o territorio in provenienza da uno Stato membro, e il passaporto di cui all’, paragrafo 1, permetta di stabilire che, prima di lasciare l’Unione, gli animali da compagnia:
i)
sono stati debitamente vaccinati contro la rabbia come previsto all’, lettera a), e tale vaccinazione è ancora valida al momento del rientro nell’Unione; e
ii)
sono stati sottoposti, tranne nei casi di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, alla prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia di cui all’, lettera c), del presente regolamento, con esito favorevole. In tal caso non si applica il periodo di 90 giorni prescritto per la validità della prova di titolazione nell’allegato XXI, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692.
Nel caso dei cani da compagnia mossi verso uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da malattia per l’Echinococcus multilocularis, la conformità alle prescrizioni di cui all’, lettera b), del presente regolamento è documentata dal veterinario incaricato nel passaporto di cui al primo comma.
Storico versioni
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