Art. 14
Misure specifiche di prevenzione e riduzione del rischio per i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio
In vigore dal 20 gen 2026
Misure specifiche di prevenzione e riduzione del rischio per i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio
Ai fini dei movimenti a carattere non commerciale verso l’Unione, i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia soddisfano, come prescritto dall’articolo 249, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429, le seguenti misure di prevenzione e riduzione del rischio:
a)
non mostrano segni evidenti di malattia e sono idonei al movimento a carattere non commerciale;
b)
sono stati sottoposti a un primo ciclo vaccinale completo contro la rabbia almeno 21 giorni prima della data del movimento, o sono stati rivaccinati contro la rabbia, conformemente ai requisiti di validità di cui all’allegato VII, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;
c)
sono stati sottoposti a una prova valida di titolazione degli anticorpi per la rabbia conformemente all’allegato XXI, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692;
d)
nel caso dei cani da compagnia mossi da un paese terzo o territorio verso uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da malattia per l’Echinococcus multilocularis, sono stati sottoposti a trattamento contro l’infestazione da Echinococcus multilocularis conformemente all’allegato XXI, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 entro un periodo non superiore a 120 ore e non inferiore a 24 ore prima dell’ingresso in tale Stato membro o zona.
Storico versioni
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