Art. 2 · Funzionamento del gruppo consultivo per le tecnologie quantistiche

Art. 2

Funzionamento del gruppo consultivo per le tecnologie quantistiche

In vigore dal 16 gen 2026
L'allegato del regolamento (UE) 2021/1173 è così modificato: 1) all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le domande di adesione all'impresa comune degli Stati membri dell'Unione o dei paesi terzi associati a Orizzonte Europa o al programma Europa digitale sono indirizzate al consiglio di direzione. I paesi candidati notificano per iscritto la loro accettazione del presente statuto e di qualsiasi altra disposizione che disciplina il funzionamento dell'impresa comune. I candidati indicano inoltre i motivi per cui chiedono di aderire all'impresa comune e in che modo la loro strategia nazionale per il supercalcolo o le tecnologie quantistiche è in linea con gli obiettivi dell'impresa comune. Il consiglio di direzione valuta la domanda tenendo conto della pertinenza e del potenziale valore aggiunto del candidato per quanto riguarda l'adempimento della missione e il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune e può decidere di chiedere chiarimenti in merito alla candidatura prima di approvare la domanda.» ; 2) all'articolo 4, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) Il consiglio consultivo industriale e scientifico, composto dal gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione, dal gruppo consultivo per le infrastrutture e dal gruppo consultivo per le tecnologie quantistiche.» ; 3) all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente: «3)   Per il pilastro delle attività relativo alle tecnologie quantistiche, gli Stati partecipanti possono decidere di utilizzare lo stesso rappresentante degli altri pilastri di attività, assistito dai rappresentanti e dagli esperti appropriati appartenenti alle loro autorità competenti pertinenti nel settore delle tecnologie quantistiche, o possono nominare un rappresentante supplementare appartenente alle loro autorità competenti pertinenti nel settore delle tecnologie quantistiche.» ; 4) l'articolo 6 è così modificato: a) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «5 bis)   Ai fini dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4 bis, lettere da a) ad e) e lettera g), del presente statuto, il restante 50 % dei diritti di voto è detenuto dagli Stati partecipanti che sono Stati membri. Ai fini del presente paragrafo, le decisioni del consiglio di direzione sono adottate a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata è considerata raggiunta se comprende l'Unione e almeno il 55 % degli Stati partecipanti che sono Stati membri, che rappresentino almeno il 65 % della popolazione totale di tali Stati. Per determinare la popolazione, si utilizzano le cifre di cui all'allegato II della decisione 2009/937/UE. 5 ter)   Ai fini dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4 bis, lettera f), del presente statuto, e per ciascuna gigafabbrica di IA, i diritti di voto degli Stati partecipanti sono ripartiti proporzionalmente ai rispettivi contributi finanziari impegnati alla gigafabbrica di IA in questione fino al trasferimento della sua proprietà, o fino alla sua vendita o dismissione, o fino alla scadenza del contratto relativo a un acquisto garantito di tempo di accesso alla gigafabbrica di IA concordato preventivamente di cui all'articolo 12 ter, paragrafo 5, del presente regolamento. Ai fini del presente paragrafo, le decisioni del consiglio di direzione sono adottate con una maggioranza pari ad almeno il 75 % dell'insieme dei voti, compresi i voti dei membri assenti.» ; b) al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente: «Ai fini dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafi da 5e 7, del presente statuto le decisioni del consiglio di direzione sono adottate in due fasi.» ; 5) l'articolo 7 è così modificato: a) è aggiunto il paragrafo seguente: «4 bis)   Il consiglio di direzione svolge i seguenti compiti connessi alle gigafabbriche di IA di cui all'articolo 12 ter del presente regolamento: a) discute e adotta la parte del programma strategico pluriennale relativa all'istituzione di gigafabbriche di IA di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del presente statuto; b) discute e adotta la parte del programma di lavoro annuale relativa all'istituzione di gigafabbriche di IA e alla selezione dei consorzi per gigafabbrica di IA e le corrispondenti previsioni di spesa; c) approva la pubblicazione degli inviti a manifestare interesse conformemente al programma di lavoro annuale; d) approva la selezione dei consorzi per gigafabbrica di IA che istituiranno e gestiranno le gigafabbriche di AI; e) definisce le condizioni del tempo di accesso dell'Unione alle gigafabbriche di IA; f) adotta decisioni relative all'organo di governance pubblico della gigafabbrica di IA; g) approva i contratti quadro definiti dall'impresa comune per la fornitura di componenti essenziali e ad alta domanda di gigafabbriche di IA.» ; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «5 bis)   Per il pilastro delle attività relativo alle tecnologie quantistiche si applica l'articolo 7, paragrafo 5, del presente statuto, fatta eccezione per le attività relative all'acquisizione e alla gestione di computer quantistici per le quali si applica l'articolo 7, paragrafo 4, del presente statuto.» ; 6) l'articolo 10 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il consiglio consultivo industriale e scientifico è composto da un gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione, da un gruppo consultivo per le infrastrutture e da un gruppo consultivo per le tecnologie quantistiche.» ; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «7)   Il gruppo consultivo per le tecnologie quantistiche è costituito da un massimo di dodici membri, di cui al massimo sei sono designati dai membri del settore privato, tenendo conto dei loro impegni verso l'impresa comune, e al massimo sei sono designati dal consiglio di direzione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, lettera k), del presente statuto. Il gruppo consultivo per le tecnologie quantistiche può comprendere fino a sei osservatori proposti dagli Stati partecipanti e designati dal consiglio di direzione.» ; 7) è aggiunto l’articolo seguente: «Articolo 12 bis Funzionamento del gruppo consultivo per le tecnologie quantistiche 1.   Il gruppo consultivo per le tecnologie quantistiche si riunisce almeno due volte all'anno. 2.   Il gruppo consultivo per le tecnologie quantistiche può costituire, se necessario, gruppi di lavoro coordinati da uno o più membri. 3.   Il gruppo consultivo per le tecnologie quantistiche elegge il proprio presidente. 4.   Il gruppo consultivo per le tecnologie quantistiche adotta il proprio regolamento interno, compresa la designazione delle entità costitutive che rappresentano il gruppo consultivo e la durata della loro nomina.» ; 8) è aggiunto l’articolo seguente: «Articolo 14 bis Compiti del gruppo consultivo per le tecnologie quantistiche 1.   Il gruppo consultivo per le tecnologie quantistiche: a) predispone il proprio contributo al progetto di programma strategico pluriennale in relazione alle attività relative alle tecnologie quantistiche e ai temi correlati di cui all'articolo 18 del presente statuto e lo riesamina periodicamente in base all'evoluzione della domanda scientifica, industriale e strategica; b) organizza consultazioni pubbliche aperte a tutti i portatori di interessi pubblici e privati del settore delle tecnologie quantistiche, per informarli sul progetto di programma strategico pluriennale e sui relativi progetti di attività connessi alle tecnologie quantistiche del programma di lavoro per un determinato anno e raccogliere le loro osservazioni in merito. 2.   Il contributo al progetto di programma strategico pluriennale di cui al paragrafo 1 riguarda: a) le priorità strategiche in materia di ricerca, innovazione, implementazione e infrastrutture per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie quantistiche e la loro integrazione nell'ecosistema digitale europeo, al fine di sostenere la resilienza, l'autonomia strategica e la sovranità tecnologica dell'Unione; b) potenziali attività di cooperazione internazionale nel settore delle tecnologie quantistiche che apportano valore aggiunto e sono di reciproco interesse, garantendo nel contempo l'allineamento ai valori e agli interessi di sicurezza dell'Unione; c) priorità in materia di formazione, istruzione e sviluppo della forza lavoro per affrontare le competenze chiave e le carenze di competenze nel contesto delle tecnologie quantistiche, compresa la consapevolezza delle applicazioni sensibili sotto il profilo della sicurezza; d) l'acquisizione, l'implementazione e la gestione di infrastrutture quantistiche, compresa l'interconnessione e la federazione con le infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni e altre infrastrutture digitali quali le comunicazioni quantistiche e il rilevamento quantistico; e) misure per lo sviluppo di capacità, l'interoperabilità, la normazione e la sicurezza nel settore delle tecnologie quantistiche, tenendo conto in particolare dei rischi di duplice uso e della protezione delle risorse strategiche, degli interessi, dell'autonomia o della sicurezza dell'Unione.» ; 9) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Impegni di bilancio Gli impegni di bilancio dell'impresa comune possono essere suddivisi in frazioni annue. A partire dal gennaio 2025, almeno il 20 % del bilancio cumulativo degli anni residui non è coperto da frazioni annue.».
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