Art. 2 · Misura transitoria

Art. 2

Misura transitoria

In vigore dal 15 gen 2026
Misura transitoria L’additivo per mangimi in questione, prodotto ed etichettato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento in conformità alle norme applicabili prima di tale data, può continuare a essere immesso sul mercato e utilizzato fino a esaurimento delle scorte.
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