Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 15 gen 2026
Il regolamento (CE) n. 378/2005 è così modificato: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Oggetto e ambito di applicazione Il presente regolamento stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento (“LCR”), che è il Centro comune di ricerca della Commissione, ubicato a Geel, Belgio.» ; 2) l’articolo 3, paragrafo 4, è così modificato: a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «A meno che il richiedente non sia tenuto a fornire campioni di riferimento a norma del paragrafo 3, non sono richiesti campioni di riferimento per:»; b) è aggiunta la lettera c) seguente: «c) le domande di rinnovo di un’autorizzazione esistente, presentate conformemente all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003, a condizione che i campioni di riferimento detenuti dall’LCR in relazione all’autorizzazione esistente dell’additivo per mangimi siano nella forma in cui l’additivo per mangimi è destinato all’immissione sul mercato.»; 3) all’articolo 4 è aggiunto il paragrafo 4 seguente: «4.   Se l’LCR ritiene che, a causa di sviluppi successivi alla presentazione della domanda, debbano essere svolti ulteriori compiti e mansioni e che le tariffe dei diritti finali pertinenti per il tipo di domanda in questione siano superiori a quelle calcolate al momento della presentazione della domanda, l’LCR comunica al richiedente tali considerazioni e il corrispondente diritto supplementare. Il richiedente notifica all’LCR un eventuale disaccordo sul diritto supplementare entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.» ; 4) all’articolo 5, paragrafo 2, è aggiunta la lettera a bis) seguente: «a bis) l’indicazione dei doveri e delle mansioni di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1831/2003 che non è stato possibile svolgere a causa del disaccordo notificato dal richiedente sui diritti supplementari di cui all’articolo 4, paragrafo 4;»; 5) all’articolo 5, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente: «In deroga al paragrafo 4, la Commissione, l’LCR o l’Autorità possono, sulla base di fattori legittimi pertinenti per la domanda, in particolare la necessità di adattare i metodi di analisi alla luce di sviluppi scientifici e tecnologici, ritenere necessaria una nuova valutazione dei metodi di analisi. In tali casi il richiedente ne è informato dall’LCR e si applica l’articolo 4, paragrafo 4.»; 6) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Laboratori nazionali di riferimento 1.   L’LCR è assistito da un consorzio di laboratori nazionali di riferimento (“consorzio”) per i doveri e le mansioni indicati nell’allegato II, punti 2.2, 2.4 e 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. 2.   Gli Stati membri possono designare laboratori nazionali di riferimento ai fini dell’inclusione nell’elenco di laboratori nazionali di riferimento che partecipano al consorzio, a condizione che i laboratori nazionali di riferimento designati soddisfino i requisiti stabiliti nell’allegato I. Gli Stati membri comunicano tali designazioni all’LCR e alla Commissione. L’LCR è responsabile della pubblicazione sul proprio sito web dell’elenco dei laboratori nazionali di riferimento designati dagli Stati membri, compresi il nome e l’indirizzo di ciascuno di essi, e dell’aggiornamento di tale elenco, ove necessario, dopo aver ricevuto le informazioni pertinenti. La stessa procedura si applica se uno Stato membro intende ritirare dal consorzio un laboratorio nazionale di riferimento che ha designato. 3.   La prima pubblicazione da parte dell’LCR dell’elenco dei laboratori nazionali di riferimento designati dagli Stati membri per la partecipazione al consorzio ha effetto a decorrere dal 5 febbraio 2026. 4.   I membri del consorzio e l’LCR prendono accordi per definire i loro rapporti, soprattutto nelle questioni finanziarie. In particolare tali accordi possono stabilire che l’LCR distribuisca una quota dei diritti ricevuti ai membri del consorzio. Gli accordi tra i membri del consorzio e l’LCR sono adattati in modo tale da rispecchiare eventuali modifiche del consorzio. Fatte salve le disposizioni di tali accordi, l’LCR può elaborare orientamenti destinati ai membri del consorzio, secondo quanto stabilito all’articolo 12, paragrafo 2.» ; 7) l’articolo 9, paragrafo 2, è soppresso; 8) all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L’LCR può elaborare orientamenti particolareggiati per i laboratori nazionali di riferimento, compresi i criteri di designazione dei laboratori relatori.» ; 9) l’allegato I è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: « Requisiti per i laboratori che partecipano al consorzio di laboratori nazionali di riferimento di cui all’articolo 6, paragrafo 2 »; b) all’allegato I, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) essere stati designati come laboratori nazionali di riferimento da uno Stato membro al fine di partecipare al consorzio di cui all’articolo 21 e all’allegato II del regolamento (CE) n. 1831/2003;»; 10) l’allegato II è soppresso; 11) l’allegato IV nella sezione «Tariffe secondo il tipo di domanda di autorizzazione di un additivo per mangimi a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003» è così modificato: a) il punto 4 è sostituito dal seguente: «4. Domande di modifica dei termini di un’autorizzazione esistente (articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003): — nei casi in cui si applicano l’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), e l’articolo 5, paragrafo 4, lettera b): diritto = 0 EUR — nei casi in cui si applica solo l’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), si tiene conto unicamente della componente 2: diritto = 4 000 EUR — nei casi in cui non si applicano né l’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), né l’articolo 5, paragrafo 4, lettera b): diritto = componente 1 + componente 2 = 6 000 EUR»; b) il punto 5 è sostituito dal seguente: «5. Domande di rinnovo di un’autorizzazione di un additivo per mangimi (articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003): — nei casi in cui si applicano l’articolo 3, paragrafo 4, lettera c), e l’articolo 5, paragrafo 4, lettera c): diritto = 0 EUR — nei casi in cui si applica solo l’articolo 3, paragrafo 4, lettera c), si tiene conto unicamente della componente 2: diritto = 4 000 EUR — nei casi in cui non si applicano né l’articolo 3, paragrafo 4, lettera c), né l’articolo 5, paragrafo 4, lettera c): diritto = componente 1 + componente 2 = 6 000 EUR».
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