Art. 5 · Contenuto della pubblicazione di una registrazione

Art. 5

Contenuto della pubblicazione di una registrazione

In vigore dal 15 gen 2026
Contenuto della pubblicazione di una registrazione 1.   La pubblicazione della registrazione a norma dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 6/2002 contiene le informazioni seguenti: a) il nome, la città e il paese del titolare del disegno o modello dell’UE registrato; b) all’occorrenza, il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante nominato dal titolare quando non si tratti di un rappresentante a termini dell’articolo 77, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 6/2002; c) la rappresentazione del disegno o modello a norma dell’; se la rappresentazione del disegno o modello è a colori anche la pubblicazione deve essere a colori. È possibile pubblicare la rappresentazione del disegno o modello rendendola accessibile elettronicamente; d) all’occorrenza, la menzione del fatto che è stata presentata una descrizione a norma dell’articolo 36, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 6/2002; e) l’indicazione dei prodotti ai quali si intende applicare o nei quali si intende incorporare il disegno o modello, preceduti dal numero delle pertinenti classi e sottoclassi della classificazione di Locarno e raggruppati di conseguenza; f) se del caso, il nome dell’autore o i nomi degli autori che fanno parte di un collettivo; o una dichiarazione attestante che l’autore o gli autori hanno rinunciato al diritto di essere citati; g) la data di deposito e di registrazione a norma dell’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2002, il numero di fascicolo e, in caso di domanda multipla, il numero di fascicolo di ogni singolo disegno o modello; h) all’occorrenza, indicazioni relative alla rivendicazione della priorità ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 6/2002; i) all’occorrenza, indicazioni relative alla rivendicazione della priorità di esposizione ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 6/2002; j) la data di registrazione del disegno o modello nel registro dei disegni e modelli dell’UE di cui all’articolo 72 («registro») e il numero di registrazione a norma dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002, nonché la data di pubblicazione della registrazione; k) l’indicazione della lingua in cui è stata redatta la domanda presentata e della seconda lingua indicata dal richiedente a norma dell’articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002; l) se del caso, la menzione del differimento della pubblicazione a norma dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 6/2002, con indicazione della data di scadenza del periodo di differimento. 2.   In presenza di più rappresentanti con lo stesso indirizzo professionale di cui al paragrafo 1, lettera b), si pubblicano soltanto il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante indicato per primo, seguiti dalle parole «e altri». Nel caso di due o più rappresentanti con indirizzi professionali diversi, si pubblica soltanto il domicilio eletto determinato a norma dell’, paragrafo 3, del presente regolamento. Nel caso di un’associazione di rappresentanti designata conformemente all’articolo 74, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione (6) in combinato disposto con l’articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2026/137, si pubblicano soltanto la denominazione e l’indirizzo professionale dell’associazione. 3.   Se la domanda contiene una richiesta di differimento della pubblicazione a norma dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 6/2002, il contenuto della pubblicazione della registrazione è limitato alla menzione e alle informazioni di cui al paragrafo 3 di tale articolo.
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