Art. 4 · Priorità di esposizione

Art. 4

Priorità di esposizione

In vigore dal 15 gen 2026
Priorità di esposizione 1.   Qualora venga rivendicata, a norma dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 6/2002, la priorità di un’esposizione, il richiedente effettua una dichiarazione in tal senso che indichi la denominazione dell’esposizione e la data della prima divulgazione dei prodotti nei quali è incorporato o ai quali è applicato il disegno o modello. 2.   La documentazione da presentare a sostegno della rivendicazione della priorità di esposizione a norma dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 è costituita da un certificato rilasciato durante l’esposizione dall’autorità responsabile della protezione della proprietà industriale presso l’esposizione. Tale certificato attesta che il disegno o modello incorporato nel prodotto o applicato allo stesso è stato divulgato durante l’esposizione. Esso indica inoltre la data di apertura dell’esposizione e la data della prima divulgazione del prodotto, se diversa dalla data di apertura. Il certificato include o fa esplicito riferimento alla rappresentazione del disegno o modello divulgata durante l’esposizione.
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