Art. 3
Rivendicazione della priorità
In vigore dal 15 gen 2026
Rivendicazione della priorità
1. La documentazione da presentare a sostegno della rivendicazione della priorità a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 consiste in una copia della domanda anteriore. Conformemente all’D, paragrafo 3, della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi (Francia) il 20 marzo 1883, tale copia proviene dall’autorità che ha ricevuto la domanda anteriore e contiene le stesse informazioni della domanda originale, compresa la rappresentazione del disegno o modello, se del caso a colori. Essa riporta o è corredata di una dichiarazione contenente il numero di fascicolo e la data di deposito della domanda anteriore.
2. Qualora la lingua della domanda anteriore della quale rivendica la priorità non sia una delle lingue dell’Ufficio, il richiedente fornisce, se l’Ufficio ne fa richiesta, una traduzione della domanda anteriore nella lingua dell’Ufficio utilizzata come prima o seconda lingua della domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE, entro il termine indicato dall’Ufficio.
Storico versioni
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