Art. 19 · Disposizioni transitorie

Art. 19

Disposizioni transitorie

In vigore dal 15 gen 2026
Disposizioni transitorie 1.   Nonostante l’articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2026/137, il regolamento (CE) n. 2245/2002 quale applicabile al 30 giugno 2026 continua ad applicarsi ai procedimenti in corso nei casi in cui il presente regolamento non si applica a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, fino alla conclusione di tali procedimenti. 2.   Gli del regolamento (CE) n. 2245/2002 quale applicabile al 30 giugno 2026 continuano ad applicarsi alle domande di registrazione di disegni e modelli dell’UE depositate prima del 1o luglio 2026, nonché alle registrazioni internazionali per le quali la designazione dell’Unione è stata effettuata prima di tale data. 3.   L’articolo 79, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2245/2002 quale applicabile al 30 giugno 2026 continua ad applicarsi alle spese sostenute nei procedimenti avviati prima del 1o luglio 2026. 4.   L’articolo 81, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2245/2002 quale applicabile al 30 giugno 2026 continua ad applicarsi ai documenti giustificativi o alle traduzioni depositati prima del 1o luglio 2026.
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