Art. 18 · Decisioni prese da un solo membro di una divisione di annullamento

Art. 18

Decisioni prese da un solo membro di una divisione di annullamento

In vigore dal 15 gen 2026
Decisioni prese da un solo membro di una divisione di annullamento A norma dell’articolo 105 bis del regolamento (CE) n. 6/2002, sono adottati da un solo membro di una divisione di annullamento i seguenti tipi di decisioni: a) le decisioni sulla ripartizione delle spese di cui all’articolo 70, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (CE) n. 6/2002; b) le decisioni di fissazione dell’importo delle spese da rimborsare ai sensi dell’articolo 70 paragrafo 6, prima frase, del regolamento (CE) n. 6/2002; c) le decisioni di chiusura del procedimento o le decisioni che confermano che non vi è necessità di procedere a una decisione nel merito; d) le decisioni sulla ricevibilità della domanda di nullità a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2026/137; e) le decisioni di sospensione del procedimento a norma dell’articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002; f) le decisioni di riunire o separare più procedimenti di nullità a norma dell’ del regolamento delegato (UE) 2026/137.
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