Art. 18
Decisioni prese da un solo membro di una divisione di annullamento
In vigore dal 15 gen 2026
Decisioni prese da un solo membro di una divisione di annullamento
A norma dell’articolo 105 bis del regolamento (CE) n. 6/2002, sono adottati da un solo membro di una divisione di annullamento i seguenti tipi di decisioni:
a)
le decisioni sulla ripartizione delle spese di cui all’articolo 70, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (CE) n. 6/2002;
b)
le decisioni di fissazione dell’importo delle spese da rimborsare ai sensi dell’articolo 70 paragrafo 6, prima frase, del regolamento (CE) n. 6/2002;
c)
le decisioni di chiusura del procedimento o le decisioni che confermano che non vi è necessità di procedere a una decisione nel merito;
d)
le decisioni sulla ricevibilità della domanda di nullità a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2026/137;
e)
le decisioni di sospensione del procedimento a norma dell’articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002;
f)
le decisioni di riunire o separare più procedimenti di nullità a norma dell’ del regolamento delegato (UE) 2026/137.
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