Art. 12 · Pubblicazioni periodiche

Art. 12

Pubblicazioni periodiche

In vigore dal 15 gen 2026
Pubblicazioni periodiche 1.   Quando nel Bollettino dei disegni e modelli dell’Unione europea vengono pubblicate informazioni dettagliate conformemente al regolamento (CE) n. 6/2002, al regolamento delegato (UE) 2026/137 o al presente regolamento, è considerata come data di pubblicazione di tali informazioni quella riportata sul bollettino. 2.   Tutte le informazioni dettagliate possono contenere riferimenti o essere collegate a dati già contenuti nella banca dati di cui all’articolo 72 bis del regolamento (CE) n. 6/2002 o nel registro. 3.   Il Bollettino dei disegni e modelli dell’Unione europea è pubblicato, se del caso, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. 4.   La Gazzetta ufficiale dell’ Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale può essere resa pubblica in qualunque formato elettronico supportato dall’Ufficio, tra cui le banche dati consultabili.
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