Art. 11 · Importi massimi delle spese

Art. 11

Importi massimi delle spese

In vigore dal 15 gen 2026
Importi massimi delle spese 1.   Le spese di cui all’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 sono sostenute dalla parte soccombente in base ai seguenti importi massimi: a) qualora la parte vincitrice non sia rappresentata da uno dei rappresentanti di cui all’articolo 78, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002, le spese di viaggio e di soggiorno di tale parte per una persona, per il viaggio di andata e ritorno tra il luogo di residenza o il domicilio professionale e il luogo dove si svolge la procedura orale a norma dell’articolo 49 del regolamento delegato (UE) 2018/625 in combinato disposto con l’ del regolamento delegato (UE) 2026/137, come segue: i) tariffa ferroviaria di prima classe, compresi i normali supplementi, se il tragitto complessivo è inferiore o pari a 800 km per ferrovia, o tariffa aerea di classe economica se il tragitto complessivo è superiore a 800 km per ferrovia o se comprende una traversata marittima; ii) le spese di soggiorno secondo quanto indicato all’allegato VII, , dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (7); b) le spese di viaggio dei rappresentanti di cui all’articolo 78, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002, secondo gli importi di cui alla lettera a), punto i), del presente paragrafo; c) le spese di rappresentanza ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 6/2002, sostenute dalla parte vincitrice, come segue: i) nei procedimenti relativi alla nullità di un disegno o modello dell’UE registrato: 450 EUR; ii) nei procedimenti di ricorso: 550 EUR; iii) quando ha avuto luogo una procedura orale nella quale le parti sono state citate a norma dell’articolo 49 del regolamento delegato (UE) 2018/625 in combinato disposto con l’ del regolamento delegato (UE) 2026/137, gli importi di cui ai punti i) o ii) della presente lettera, maggiorati di 400 EUR. 2.   In caso di pluralità di titolari di un disegno o modello dell’UE registrato o in caso di pluralità di richiedenti la nullità che abbiano depositato congiuntamente la domanda di nullità, la parte soccombente sostiene le spese di cui al paragrafo 1, lettera a), per una sola di tali persone. 3.   Qualora la parte vincitrice sia stata rappresentata da più di un rappresentante ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002, la parte soccombente sostiene le spese di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo per una sola di tali persone. 4.   La parte soccombente non è tenuta a rimborsare alla parte vincitrice costi, spese od onorari diversi da quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
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