Art. 10
Rinuncia
In vigore dal 15 gen 2026
Rinuncia
1. La dichiarazione di rinuncia a norma dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 contiene:
a)
il numero di registrazione del disegno o modello dell’UE registrato;
b)
il nome e l’indirizzo del titolare conformemente all’, paragrafo 1, lettera a), e all’, paragrafo 2, del presente regolamento;
c)
se la rinuncia riguarda soltanto alcuni dei disegni e modelli contenuti in una registrazione multipla, l’indicazione dei disegni e modelli per i quali viene fatta la rinuncia.
2. Qualora nel registro sia iscritto il diritto di un terzo connesso al disegno o modello dell’UE registrato, è sufficiente, come prova del consenso del terzo alla rinuncia, una dichiarazione di consenso alla rinuncia firmata dal titolare di tale diritto o da un suo rappresentante.
3. Qualora il diritto su un disegno o modello dell’UE registrato sia oggetto di un procedimento dinanzi all’organo giurisdizionale o all’autorità competente a norma dell’ del regolamento (CE) n. 6/2002, la dichiarazione di consenso alla rinuncia firmata da chi ha promosso l’azione o dal suo rappresentante costituisce prova sufficiente del consenso di chi ha promosso l’azione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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