Art. 1 · Contenuto della domanda

Art. 1

Contenuto della domanda

In vigore dal 15 gen 2026
Contenuto della domanda 1.   Oltre a possedere i requisiti di cui all’articolo 36, paragrafi 1, 2 e 3, e all’articolo 40 del regolamento (CE) n. 6/2002, la domanda di registrazione del disegno o modello dell’UE contiene: a) il nome e l’indirizzo del richiedente; b) la cittadinanza del richiedente; c) qualora il richiedente abbia nominato un rappresentante, il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante o il numero di identificazione già assegnatogli dall’Ufficio; d) l’indicazione della lingua in cui è stata depositata la domanda e della seconda lingua a norma dell’articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002; e) la firma del richiedente o del suo rappresentante, conformemente all’, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento delegato (UE) 2026/137 della Commissione (5). 2.   Il nome e l’indirizzo di cui al paragrafo 1, lettera a), contengono il nome e l’indirizzo presso il quale il richiedente è domiciliato o stabilito o ha la propria sede. Per le persone fisiche devono essere indicati il cognome e il nome. Per le persone giuridiche, nonché per gli enti di cui all’articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 6/2002, deve essere specificata la denominazione ufficiale, compresa la forma giuridica dell’ente, che può essere abbreviata nel modo usuale. Se disponibile, può essere indicato anche il numero di identificazione nazionale della società. L’Ufficio può esigere che il richiedente fornisca i numeri di telefono o altre coordinate per la comunicazione con strumenti elettronici secondo quanto stabilito dal direttore esecutivo. Per ciascun richiedente si deve indicare in linea di principio un solo indirizzo. Qualora ne vengano forniti vari, viene preso in considerazione soltanto il primo indirizzo indicato, salvo che il richiedente ne indichi uno come domicilio eletto. Qualora l’Ufficio abbia già assegnato un numero di identificazione, è sufficiente che il richiedente indichi il suo nome e tale numero. 3.   Qualora il rappresentante di cui al paragrafo 1, lettera c), abbia più di un indirizzo professionale o vi siano due o più rappresentanti con indirizzi professionali diversi, è preso in considerazione come domicilio eletto solo il primo indirizzo, a meno che nella domanda non sia indicato quale indirizzo costituisca il domicilio eletto. 4.   La descrizione unica di cui all’articolo 36, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 6/2002 è costituita da non più di cento parole, che illustrano la rappresentazione del disegno o modello. La descrizione si riferisce unicamente alle caratteristiche presenti nella rappresentazione del disegno o modello. Essa non deve contenere affermazioni in merito alla presunta novità o al presunto carattere individuale del disegno o del modello oppure al suo valore tecnico. 5.   L’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 36, paragrafo 2, l’articolo 36, paragrafo 3, lettere a), b), d) ed e), l’articolo 42, paragrafo 1, e l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 si applicano mutatis mutandis a ciascuno dei disegni e modelli contenuti in una domanda multipla.
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