Art. 8 · Pluralità di domande di nullità

Art. 8

Pluralità di domande di nullità

In vigore dal 15 gen 2026
Pluralità di domande di nullità 1.   Qualora relativamente ad un medesimo disegno o modello dell’UE registrato siano state presentate più domande di dichiarazione di nullità, l’Ufficio può esaminarle in un unico procedimento. L’Ufficio può successivamente decidere di esaminare tali domande di nullità separatamente. 2.   Se dall’esame preliminare di una o più domande risulta che il disegno o modello dell’UE registrato può essere nullo, l’Ufficio può sospendere gli altri procedimenti di nullità. L’Ufficio informa gli altri richiedenti interessati dalla sospensione delle pertinenti decisioni adottate nel quadro di tali procedimenti in corso. 3.   Una volta divenuta definitiva la decisione con cui è dichiarata la nullità del disegno o modello, le domande per le quali il procedimento è stato sospeso a norma del paragrafo 2 si considerano estinte e l’Ufficio ne informa i richiedenti di conseguenza. Tale estinzione costituisce un caso di non luogo a provvedere ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 6/2002. 4.   L’Ufficio rimborsa il 50 % delle tasse pagate per la domanda di nullità ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 da ciascun richiedente la cui domanda sia considerata estinta a norma del paragrafo 3 del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2026:137:oj#art-8