Art. 5 · Ricevibilità della domanda di nullità

Art. 5

Ricevibilità della domanda di nullità

In vigore dal 15 gen 2026
Ricevibilità della domanda di nullità 1.   Se la tassa prevista all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 per la domanda di nullità non è stata pagata, l’Ufficio invita il richiedente a provvedere entro un termine da esso stabilito. Se la tassa prevista non è pagata entro il termine stabilito, l’Ufficio informa il richiedente che la domanda di nullità è considerata non depositata. Se è stata pagata dopo la scadenza del termine stabilito, la tassa è rimborsata al richiedente. 2.   Se la domanda di nullità non soddisfa le condizioni di cui all’, l’Ufficio ne dà comunicazione al richiedente invitandolo a sanare le irregolarità constatate entro un termine di due mesi. Se le irregolarità non sono sanate entro tale termine, l’Ufficio respinge la domanda in quanto irricevibile. 3.   Se la domanda di nullità depositata a norma dell’ del presente regolamento è stata presentata in una lingua diversa dalla lingua procedurale ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 6/2002, l’Ufficio chiede al richiedente di presentare una traduzione in tale lingua entro un mese. Se la traduzione non è presentata entro tale termine, l’Ufficio respinge la domanda di nullità in quanto irricevibile. Se manca unicamente la traduzione degli elementi di prova previsti all’, paragrafo 1, lettera d), e all’, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento e non ricorrono altri motivi di irricevibilità, l’Ufficio non tiene conto di tali prove in quanto irricevibili e procede all’esame della domanda. 4.   L’ del regolamento di esecuzione (UE) 2026/138 si applica a qualsiasi altro documento giustificativo non necessario per la ricevibilità di una domanda di nullità a norma dell’ del presente regolamento. 5.   Qualora constati che la domanda di nullità deve essere considerata non depositata a norma del paragrafo 1, l’Ufficio ne informa le parti, comunicando altresì ogni decisione di rigetto della domanda di nullità per irricevibilità a norma del paragrafo 2 o 3. Se una domanda di nullità è respinta in quanto irricevibile prima dell’invio della comunicazione di cui all’, paragrafo 1, non è adottata alcuna decisione sulle spese.
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