Art. 25 · Prosecuzione del procedimento

Art. 25

Prosecuzione del procedimento

In vigore dal 15 gen 2026
Prosecuzione del procedimento 1.   Se il procedimento dinanzi all’Ufficio è stato interrotto a norma dell’articolo 67 ter del regolamento (CE) n. 6/2002, l’Ufficio è informato dell’identità della persona che ha titolo per proseguire dinanzi ad esso il procedimento a norma dell’articolo 67 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002. L’Ufficio comunica a tale persona e ad eventuali terzi interessati che il procedimento proseguirà a decorrere da una data fissata dall’Ufficio. 2.   Se, entro tre mesi a decorrere dall’inizio dell’interruzione del procedimento a norma dell’articolo 67 ter, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 6/2002, non è stato informato della nomina di un nuovo rappresentante, l’Ufficio comunica al richiedente o al titolare di un disegno o modello dell’UE registrato che: a) nei casi in cui si applica l’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002, la domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE si considera ritirata se l’informazione non è presentata nei due mesi che seguono la notifica della comunicazione; b) nei casi in cui non si applica l’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002, il procedimento proseguirà con il richiedente o con il titolare di un disegno o modello dell’UE registrato a decorrere dal giorno della notifica della comunicazione. 3.   I termini in vigore in relazione al richiedente o al titolare di un disegno o modello dell’UE registrato alla data di interruzione del procedimento, eccettuato il termine di pagamento delle tasse per il rinnovo, decorrono nuovamente per intero dal giorno della prosecuzione del procedimento.
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