Art. 24
Condizioni per la sospensione del procedimento
In vigore dal 15 gen 2026
Condizioni per la sospensione del procedimento
1. Per quanto riguarda i procedimenti di nullità e di ricorso, la divisione di annullamento o la commissione di ricorso può sospendere il procedimento:
a)
d’ufficio, se una sospensione è opportuna nelle circostanze del caso;
b)
su richiesta motivata di una delle parti dei procedimenti in contraddittorio, se una sospensione è opportuna nelle circostanze del caso, tenuto conto degli interessi delle parti e della fase del procedimento.
2. Su richiesta di entrambe le parti di un procedimento in contraddittorio, la divisione di annullamento o la commissione di ricorso sospende il procedimento per un periodo non superiore a sei mesi. Tale sospensione può essere prorogata su richiesta di entrambe le parti fino a un periodo complessivo di due anni.
3. I termini relativi al procedimento in questione, eccettuati i termini di pagamento della tassa applicabile, sono interrotti a partire dalla data di sospensione. Fatto salvo l’articolo 170, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), i termini sono ricalcolati in modo che decorrano per intero dal giorno della prosecuzione del procedimento.
4. Se le circostanze del caso lo giustificano, la divisione di annullamento o la commissione di ricorso può invitare le parti a presentare le loro osservazioni in merito alla sospensione o alla prosecuzione del procedimento.
Storico versioni
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