Art. 20 · Calcolo e durata dei termini

Art. 20

Calcolo e durata dei termini

In vigore dal 15 gen 2026
Calcolo e durata dei termini 1.   I termini di cui all’articolo 66 sexies del regolamento (CE) n. 6/2002 decorrono dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l’evento rilevante ai fini della decorrenza; tale evento può essere un atto oppure la scadenza di un altro termine. Salvo disposizioni contrarie, quando l’atto consiste in una notifica l’evento rilevante è il ricevimento del documento notificato. 2.   Se espressi in anni, i termini di cui all’articolo 66 sexies del regolamento (CE) n. 6/2002 scadono, dopo il numero di anni stabilito, il mese e il giorno corrispondenti, rispettivamente per nome e numero, a quelli in cui si è verificato l’evento rilevante ai fini della decorrenza. Se nel mese corrispondente dell’anno di scadenza non esiste giorno corrispondente a quello in cui si è verificato l’evento rilevante, i termini scadono l’ultimo giorno di tale mese. 3.   Se espressi in mesi, i termini di cui all’articolo 66 sexies del regolamento (CE) n. 6/2002 scadono, dopo il numero di mesi stabilito, il giorno che corrisponde per numero a quello in cui si è verificato l’evento rilevante ai fini della decorrenza. Se nel mese di scadenza non esiste giorno corrispondente per numero a quello in cui si è verificato l’evento rilevante, il termine scade l’ultimo giorno di tale mese. 4.   Se espressi in settimane, i termini di cui all’articolo 66 sexies del regolamento (CE) n. 6/2002 scadono, dopo il numero di settimane stabilito, il giorno che corrisponde per nome a quello in cui si è verificato l’evento rilevante ai fini della decorrenza.
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