Art. 12 · Disposizioni generali sulle notifiche da parte dell’Ufficio

Art. 12

Disposizioni generali sulle notifiche da parte dell’Ufficio

In vigore dal 15 gen 2026
Disposizioni generali sulle notifiche da parte dell’Ufficio Nei procedimenti dinanzi all’Ufficio, le notifiche cui esso procede conformemente all’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 consistono nell’invio del documento da notificare alle parti interessate. L’invio può essere effettuato fornendo l’accesso elettronico a tale documento.
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