Art. 1 · Modifica della domanda

Art. 1

Modifica della domanda

In vigore dal 15 gen 2026
Modifica della domanda 1.   La richiesta di modifica della rappresentazione di un disegno o modello dell’UE di cui è stata depositata la domanda in relazione a dettagli irrilevanti a norma dell’articolo 47 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 contiene: a) il numero di fascicolo della domanda; b) il nome e l’indirizzo del richiedente conformemente all’, paragrafo 1, lettera a), e all’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2026/138 della Commissione (5); c) l’indicazione delle caratteristiche da modificare e della prospettiva o delle prospettive da modificare o ritirare; d) una rappresentazione del disegno o modello modificato, conformemente all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2026/138. 2.   Se le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono rispettate, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale («Ufficio») comunica al richiedente l’irregolarità riscontrata e indica un termine per sanare tale irregolarità. Se il richiedente non provvede a sanare l’irregolarità entro il termine stabilito, l’Ufficio respinge la richiesta di modifica. 3.   Può essere presentata un’unica richiesta di modifica delle stesse caratteristiche di due o più disegni e modelli, a condizione che il richiedente sia lo stesso per tutti i disegni e modelli oggetto della richiesta.
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