Art. 1
Modifica della domanda
In vigore dal 15 gen 2026
Modifica della domanda
1. La richiesta di modifica della rappresentazione di un disegno o modello dell’UE di cui è stata depositata la domanda in relazione a dettagli irrilevanti a norma dell’articolo 47 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 contiene:
a)
il numero di fascicolo della domanda;
b)
il nome e l’indirizzo del richiedente conformemente all’, paragrafo 1, lettera a), e all’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2026/138 della Commissione (5);
c)
l’indicazione delle caratteristiche da modificare e della prospettiva o delle prospettive da modificare o ritirare;
d)
una rappresentazione del disegno o modello modificato, conformemente all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2026/138.
2. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono rispettate, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale («Ufficio») comunica al richiedente l’irregolarità riscontrata e indica un termine per sanare tale irregolarità. Se il richiedente non provvede a sanare l’irregolarità entro il termine stabilito, l’Ufficio respinge la richiesta di modifica.
3. Può essere presentata un’unica richiesta di modifica delle stesse caratteristiche di due o più disegni e modelli, a condizione che il richiedente sia lo stesso per tutti i disegni e modelli oggetto della richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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