Art. 4

Art. 4

In vigore dal 15 gen 2026
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 7 agosto 2026. Tuttavia, l’, punto 1), si applica a decorrere dal 13 febbraio 2026 e l’, punto 2), si applica a decorrere dal 22 febbraio 2026.
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