Art. 3

Art. 3

In vigore dal 15 gen 2026
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è così rettificato: 1) all’articolo 5, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   In deroga al punto 66.A.3, lettera a), punto 2), e al punto 66.A.45, lettera a), dell’allegato III (parte 66), fino al 13 febbraio 2028 un velivolo con gruppo motopropulsore elettrico e MTOM inferiore a 5 700 kg può essere approvato in una licenza con sottocategoria B1.1 o B1.2 quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il titolare della licenza ha almeno 6 mesi di esperienza nella manutenzione di aeromobili che rientrano nella (sotto)categoria di licenza negli ultimi 24 mesi; b) il velivolo approvato non è il primo velivolo approvato per la (sotto)categoria pertinente; c) il titolare della licenza ha seguito una formazione per tipo di aeromobile in conformità all’appendice III dell’allegato III (parte 66), ha seguito la procedura per l’approvazione diretta della formazione per tipo di aeromobile di cui al punto 66.B.130 o ha seguito la procedura descritta al punto 66.A.45, lettera d bis), dell’allegato III (parte 66).» ; 2) l’allegato V quater (parte CAMO) è rettificato in conformità all’allegato VII del presente regolamento.
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