Art. 4
Misure transitorie
In vigore dal 14 gen 2026
Misure transitorie
1. L’additivo per mangimi Bacillus velezensis ATCC PTA-6737, autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1020, e le premiscele contenenti tale additivo, destinati a galline ovaiole e specie avicole minori ovaiole, prodotti ed etichettati prima del 4 agosto 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 4 febbraio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, destinati a galline ovaiole e specie avicole minori ovaiole, prodotti ed etichettati prima del 4 febbraio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 4 febbraio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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