Art. 1
Unità di assegnazione annuale di emissioni
In vigore dal 14 gen 2026
Il regolamento delegato (UE) 2019/1122 è così modificato e rettificato:
1)
l’articolo 59 bis è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. All’inizio del periodo di adempimento, l’amministratore centrale crea nel conto totale unionale AEA ESR un quantitativo di AEA pari alla somma delle assegnazioni annuali di emissioni per tutti gli Stati membri e per tutti gli anni compresi nel periodo di adempimento come stabilito nell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 e nelle decisioni adottate a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842.»
;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. L’amministratore centrale crea nel conto totale unionale AEA allegato II un quantitativo di AEA pari alla somma di tutte le assegnazioni annuali di emissioni per tutti gli Stati membri ammissibili e per tutti gli anni del periodo di adempimento come stabilito nelle decisioni adottate in applicazione dell’articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/842, sulla base delle percentuali notificate dagli Stati membri a norma dell’articolo 6, paragrafi 3, 3 bis e 3 ter, del medesimo regolamento.»
;
2)
l’articolo 59 ter è sostituito dal seguente:
«Articolo 59 ter
Unità di assegnazione annuale di emissioni
Le AEA sono valide ai fini del rispetto da parte degli Stati membri delle prescrizioni in materia di limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/842 e dei loro impegni e obiettivi a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841. Esse sono trasferibili unicamente alle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafi da 1 a 5 bis, all’articolo 6, all’articolo 9, paragrafo 2, e all’articolo 11 del regolamento (UE) 2018/842 e all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/841.»
;
3)
all’articolo 59 septies, paragrafi 1 e 2, il pezzo di frase «unità di mitigazione Suolo (LMU, Land Mitigation Units)» e l’abbreviazione «LMU», rispettivamente, sono sostituiti da «LRU»;
4)
all’articolo 59 nonies, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«c)
il quantitativo richiesto supera il saldo residuo totale di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2018/842 disponibile per lo Stato membro come stabilito nelle decisioni adottate a norma dell’articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/842, tenendo conto di qualsiasi revisione del quantitativo a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del medesimo regolamento, e tenendo conto di qualsiasi notifica trasmessa alla Commissione a norma dell’articolo 6, paragrafi 3 bis e 3 ter, del medesimo regolamento;
d)
il quantitativo richiesto supera il quantitativo di emissioni per l’anno in questione più il quantitativo di AEA trasferite dal conto di adempimento ESR dello Stato membro per quell’anno al suo conto di adempimento LULUCF a norma dell’articolo 59 quinvicies, paragrafi 3 e 4, o dell’articolo 59 untricies, paragrafo 2, del presente regolamento, meno il quantitativo di AEA per quell’anno come stabilito nelle decisioni adottate a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842.»;
5)
all’articolo 59 decies, lettera b), il numero percentuale «10» è sostituito da «7,5»;
6)
l’articolo 59 undecies è così modificato:
a)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
per l’anno 2021 il quantitativo richiesto è superiore al saldo positivo del conto calcolato a norma dell’articolo 59 sexies o al 75 % delle assegnazioni annuali di emissioni dello Stato membro nel 2021 determinate a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842;»;
b)
alla lettera c), la percentuale «30 %» è sostituita da «25 %»;
7)
l’articolo 59 duodecies è sostituito dal seguente:
«Articolo 59 duodecies
Uso di unità di assorbimento Suolo (“LRU”)
L’amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell’Unione effettui il trasferimento di LRU dal conto di adempimento LULUCF dello Stato membro al conto di adempimento ESR dello Stato membro. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:
a)
il quantitativo richiesto supera il quantitativo disponibile di LRU trasferibili al conto di adempimento ESR a norma dell’articolo 59 quinvicies, paragrafo 1, o il quantitativo residuo;
b)
la richiesta riguarda il trasferimento:
i)
a un conto di adempimento ESR di un anno nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025 e l’importo richiesto è superiore alla metà del quantitativo massimo degli assorbimenti netti totali di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2018/842 o al quantitativo residuo nel medesimo periodo;
ii)
a un conto di adempimento ESR di un anno nel periodo compreso tra il 2026 e il 2030 e l’importo richiesto è superiore alla metà del quantitativo massimo degli assorbimenti netti totali di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2018/842 o al quantitativo residuo nel medesimo periodo;
c)
il quantitativo richiesto supera il quantitativo di emissioni per l’anno in questione meno il quantitativo di AEA per quell’anno come stabilito nell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 e nelle decisioni adottate a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 10 del medesimo regolamento, meno la somma di tutte le AEA riportate dagli anni precedenti all’anno in corso o a qualsiasi anno successivo a norma dell’articolo 59 undecies del presente regolamento;
d)
lo Stato membro non ha comunicato l’intenzione di avvalersi della flessibilità di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842, come disposto all’allegato V, lettera n), punto iii), del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
e)
lo Stato membro non si è conformato alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/841;
f)
la richiesta dello Stato membro è stata presentata prima del calcolo del saldo del suo conto di adempimento LULUCF oppure dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per il periodo di adempimento in questione, a norma degli articoli 59 duovicies e 59 untricies;
g)
la richiesta dello Stato membro è presentata tre mesi dopo il calcolo del saldo del suo conto di adempimento LULUCF per il periodo in questione;
h)
la richiesta dello Stato membro è presentata prima del calcolo del saldo del suo conto di adempimento ESR o dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per l’anno in questione.
(*1) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj).»;"
8)
l’articolo 59 terdecies è così modificato:
a)
alla lettera a) la percentuale «5 %» è sostituita da «10 %»;
b)
alla lettera b) la percentuale «10 %» è sostituita da «15 %»;
c)
è aggiunta la lettera e) seguente:
«e)
lo Stato membro non ha informato il comitato sui cambiamenti climatici istituito dal regolamento (UE) 2018/1999 dell’intenzione di trasferire parte della propria assegnazione annuale di emissioni per un dato anno, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) 2018/842.»;
9)
all’articolo 59 quaterdecies è aggiunta la lettera d) seguente:
«d)
lo Stato membro non ha informato il comitato sui cambiamenti climatici istituito dal regolamento (UE) 2018/1999 dell’intenzione di trasferire parte della propria assegnazione annuale di emissioni per un dato anno, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) 2018/842.»;
10)
all’articolo 59 quindecies, la percentuale «70 %» è sostituita da «60 %»;
11)
all’articolo 59 sexdecies, paragrafo 1, lettera g), punto v), l’abbreviazione «LMU» è sostituita da «LRU»;
12)
all’articolo 59 octodecies è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Se lo Stato membro comunica una revisione al rialzo della percentuale a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/842, e dopo la modifica corrispondente dei quantitativi indicati nella decisione adottata a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842, l’amministratore centrale crea il quantitativo corrispondente di AEA nel conto totale unionale AEA allegato II.»
;
13)
l’articolo 59 vicies è sostituito dal seguente:
«Articolo 59 vicies
1. Per tutti i trasferimenti di cui al presente titolo si applicano gli articoli 34, 35 e 55 mutatis mutandis.
2. I trasferimenti verso i conti di adempimento ESR o i conti di adempimento LULUCF degli Stati membri avviati per errore possono essere annullati su richiesta dell’amministratore nazionale.»
;
14)
nell’allegato I, tabella I-II («conti destinati alla contabilizzazione delle operazioni a norma del titolo II bis»), prima riga, l’abbreviazione «LMU» è sostituita da «LRU».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2026:109:oj#art-1